Con la sentenza n. 5392 del 20 giugno 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato su vari aspetti delle procedure di gara. Tra i profili sostanziali, i giudici hanno ribadito che l’errore materiale nell’offerta tecnica o economica può essere corretto, fino all’apertura delle offerte, purché la rettifica non comporti modifiche sostanziali né comprometta l’anonimato, come previsto dall’art. 101, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
In tema di motivazione dei punteggi, è legittima l’attribuzione numerica se il sistema di voci e sottovoci previsto dalla lex specialis è sufficientemente chiaro e dettagliato da rendere comprensibile il giudizio della Commissione.
Sotto il profilo processuale, la sentenza ricorda che l’appellante ha l’onere di indicare specificamente le censure contro la sentenza di primo grado, non potendosi limitare a richiamare genericamente quanto già sostenuto in precedenza (art. 101 c.p.a.).
Infine, riguardo alla composizione della commissione giudicatrice, l’esperienza richiesta “nello specifico settore” deve essere interpretata in senso ampio, valorizzando competenze coerenti con la natura complessa della prestazione da affidare.
Traspare,
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