fbpx

TRASPARE

  • HOME
  • SUITE
    • COS’È
    • FUNZIONI
    • QUALITÀ
  • SITO PUBBLICO
    • TUTTI I MODULI
  • SITO RISERVATO

    15 MODULI IN 5 AREE

    • TUTTI I MODULI

    Sito Riservato - Funzioni e Servizi

    IMPOSTAZIONI

    • Amministrazione
    • Sito Pubblico

    GARE D'APPALTO

    • Gare telematiche certificate
    • Monitoraggio Opere

    ALBI

    • Albo Fornitori
    • Albo Commissari
    • Albo CCT

    DOCUMENTI

    • Protocollo
    • Atti Amministrativi
    • Contratti
    • Fatturazione Elettronica

    SERVIZI

    • Prenotazioni
    • Conferenze
    • Segnalazioni (Whistleblowing)
  • SITO RISERVATO
    • 13 MODULI IN 5 AREE
      • TUTTI I MODULI
    • IMPOSTAZIONI
      • Amministrazione
      • Sito Pubblico
    • GARE D’APPALTO
      • Gare telematiche certificate
    • ALBI
      • Albo Fornitori
      • Albo Commissari
      • Albo CCT
    • DOCUMENTI
      • Protocollo
      • Atti Amministrativi
      • Contratti
      • Fatturazione Elettronica
    • SERVIZI
  • SERVIZI AGGIUNTIVI
    • TUTTI I SERVIZI
    • Consulenza Legale
    • FirmaOK
    • Formazione
  • TRIA
  • NEWS
  • CONTATTI
    • PER INFO ALLA PA
    • PER SUPPORTO ALLA PA
    • PER I FORNITORI DELLA PA
RICHIEDI DEMO
  • Home
  • News
  • Sentenze
  • AVVALIMENTO: L’IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA NON COMPORTA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

NEWS

Staff Traspare
24 Luglio 2020 / Published in Sentenze

AVVALIMENTO: L’IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA AUSILIARIA NON COMPORTA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

TAR Roma, 26.06.2020 n. 7211: “la stazione appaltante, che in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati riceve dall’ente previdenziale comunicazione di DURC irregolare, è tenuta a escludere l’operatore dalla procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione, vale solo nel caso di irregolarità contributiva della impresa concorrente, non potendo operare nel caso di irregolarità di impresa ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi”.

L’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativo ai “motivi di esclusione”, al comma 5, lett. f-bis, prevede che “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico” che, tra l’altro, “presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.      
L’art. 89, nel disciplinare, al comma 1, il c.d. “avvalimento”, e cioè la possibilità per un operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare, per un determinato appalto, “la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”, al comma 3 prevede che “la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.           
Tuttavia, però, al comma 1 prevede espressamente che, “nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia”.  
E tale previsione viene subito dopo quella secondo cui “L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.
Quindi, la genericità della previsione sulle dichiarazioni mendaci, che non fa distinzioni tra impresa ausiliata e ausiliaria, “sembra” legittimare la conclusione, a cui giunge parte della giurisprudenza e che è stata fatta propria dall’Amministrazione col provvedimento impugnato, che l’Amministrazione debba escludere il concorrente a chiunque appartengano le dichiarazioni mendaci, cosicché l’impresa ausiliata risponda delle dichiarazioni mendaci eventualmente riconducibili alla sola impresa ausiliaria.  
E proprio con riferimento a tale conclusione, con ordinanza n. 2005 del 20.03.2020 la III Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che:        
“La giurisprudenza nazionale, ormai consolidata, ritiene che:      
i) in forza del combinato disposto dei citati articoli 80, comma 5, lettera f-bis, e 89, comma 1, del citato codice n. 50/2016, in caso di avvalimento, la dichiarazione mendace presentata dall’impresa ausiliaria comporta l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che si è avvalso della sua capacità per integrare i prescritti requisiti di partecipazione;           
ii) nell’ipotesi di dichiarazione mendace o di attestazione non veritiera dell’impresa ausiliaria sul possesso dei requisiti ex art. 80, l’art. 89, comma 3, non è applicabile e, quindi, l’operatore economico non può sostituire l’impresa ausiliaria.  
Si ritiene, infatti, che l’art. 89 prevede espressamente l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci provenienti dall’impresa di cui egli si avvale (Cons. Stato, sez. V, n. 6529/2018; Id., n. 69/2019; Delibera Anac n. 337/2019). La sostituzione dell’impresa ausiliaria è consentita solo nelle altre ipotesi in cui risultano mancanti i pertinenti requisiti di partecipazione.
Questo indirizzo interpretativo risulta ormai consolidato in giurisprudenza e la parte appellata non ha indicato nuovi argomenti idonei a contrastarne la correttezza”.     
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:   
“Se l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.          
Il Collegio ritiene però che se la ratio dell’esclusione in caso di false dichiarazioni è quella di consentire alle Amministrazioni di intrattenere rapporti solo con imprese affidabili, allora sia necessario interpretare la norma non solo in senso costituzionalmente orientato, ma anche coerente con la ratio descritta, e non far rispondere l’impresa ausiliata per responsabilità oggettiva, quale è quella configurata da quelle pronunce invocate dall’Amministrazione, cioè per circostanze riconducibili solo alla sfera dell’impresa ausiliaria (come nel caso di contributi previdenziali richiesti dall’Inps).
Oltretutto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della stazione appaltante, tali circostanze non erano facilmente accertabili dalla ricorrente neppure da un accurato esame del bilancio dell’impresa ausiliaria, cosicché, non essendo provato che essa ne fosse a conoscenza, non può neanche sostenersi che sul punto vi sia stata una sua negligenza.     
In altri termini, il Collegio condivide quella giurisprudenza che afferma il principio secondo cui la stazione appaltante, che in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati riceve dall’ente previdenziale comunicazione di durc irregolare, è tenuta a escludere l’operatore dalla procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione, vale solo nel caso di irregolarità contributiva della impresa concorrente, non potendo operare nel caso di irregolarità di impresa ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi (cfr. Cons. St., sez. V, 26/04/2018 n. 2527; Id., sez. V, 21.02.2018 n. 1101).

 

TAR Roma, 26.06.2020 n. 7211

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202002703&nomeFile=202007211_01.html&subDir=Provvedimenti

  • Tweet

What you can read next

GARA TELEMATICA: l’impossibilità di caricare i files dell’offerta deve essere dimostrata mediante avviso di malfunzionamento o rilascio di una certificazione del gestore
IL MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI NON COMPORTA ESCLUSIONE AUTOMATICA (ART. 80 D.LGS. N. 50/2016)
INAPPLICABILITA’ DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Categories

  • Aggiornamenti
  • Approfondimenti
  • Eventi
  • Normativa
  • Notizie
  • Sentenze
  • Senza categoria

Ultime notizie

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria: senza pagamento ANAC l’offerta è inammissibile

  • Appalti pubblici: nullo l’affidamento senza qualificazione adeguata per l’importo

  • Affidamento diretto con avviso pubblico: quando scatta l’obbligo di rotazione?

  • Requisiti non verificati: scatta il falso ideologico implicito

  • Gare, il TAR Umbria ribadisce: obbligo di diligenza per gli operatori economici

Archives

  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Gennaio 2025
  • Dicembre 2024
  • Novembre 2024
  • Ottobre 2024
  • Settembre 2024
  • Agosto 2024
  • Luglio 2024
  • Giugno 2024
  • Maggio 2024
  • Aprile 2024
  • Marzo 2024
  • Febbraio 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Luglio 2022
  • Giugno 2022
  • Maggio 2022
  • Aprile 2022
  • Marzo 2022
  • Febbraio 2022
  • Gennaio 2022
  • Dicembre 2021
  • Novembre 2021
  • Ottobre 2021
  • Settembre 2021
  • Luglio 2021
  • Giugno 2021
  • Maggio 2021
  • Aprile 2021
  • Marzo 2021
  • Febbraio 2021
  • Gennaio 2021
  • Dicembre 2020
  • Novembre 2020
  • Ottobre 2020
  • Settembre 2020
  • Luglio 2020
  • Giugno 2020
  • Maggio 2020

© 2021 TRASPARE - Tutti i diritti riservati. Prodotto e marchio registrato L&G Solution - PI/CF 03393760719. Privacy & Cookie Policy.

TOP
Questo sito web utilizza Cookie

Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimale, questo sito utilizza cookie propri e di terze parti. I cookie di terze parti potranno anche essere di profilazione. Per saperne di più leggi la nostra Privacy e Cookie Policy oppure clicca su “Modifica” per gestire le tue impostazioni. Cliccando "Accetta tutti" acconsenti alla memorizzazione di tutti i cookie sul tuo dispositivo. Proseguendo la navigazione acconsenti alla memorizzazione dei soli cookie necessari.
ModificaAccetta tutti Rifiuta tutti
Rivedi il consenso

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytics
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Others
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
ACCETTA E SALVA