Nelle procedure di gara, l’operatore economico ha il dovere di agire con la massima diligenza. Lo ribadisce il TAR Umbria (Sez. I, sentenza n. 487 del 9 maggio 2025), respingendo il ricorso di un’impresa esclusa da una procedura per errore nella presentazione dell’offerta tramite piattaforma digitale.
Secondo il Tribunale, una volta accettata la partecipazione alla gara mediante gli strumenti telematici predisposti dalla stazione appaltante, il concorrente si vincola al rispetto delle regole tecnico-procedurali indicate nel bando e nei relativi manuali operativi. L’inosservanza, anche se frutto di errore materiale, non può essere addossata alla stazione appaltante, ma ricade esclusivamente sull’operatore, in virtù del principio di auto responsabilità.
La sentenza sottolinea che la partecipazione alle gare pubbliche implica un “dovere particolarmente intenso” di chiarezza, completezza e attenzione, specie nella redazione della documentazione e nell’uso delle piattaforme digitali. Errori o inadempienze compromettono non solo la posizione dell’operatore, ma anche il corretto svolgimento della procedura, ledendo i principi di correttezza e buona fede.
Il TAR richiama anche precedenti giurisprudenziali (TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Emilia Romagna e Consiglio di Stato) per confermare che le regole tecniche di partecipazione online integrano a pieno titolo la lex specialis della gara e non possono essere disattese senza conseguenze.
Traspare,
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