Con la sentenza n. 1198 del 29 maggio 2025, il TAR Sicilia ha ribadito che una stazione appaltante non qualificata non può gestire gare sopra i limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023 e D.lgs. 209/2024).
Nel caso esaminato, una centrale unica di committenza (CUC) aveva indetto una procedura negoziata per un accordo quadro superiore a 500.000 euro, pur non essendo qualificata al livello richiesto.
Inoltre, era stato violato il requisito minimo di dieci inviti agli operatori economici. L’amministrazione ha quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione provvisoria. Il ricorso dell’aggiudicatario è stato respinto.
Il TAR ha confermato che: la qualificazione è condizione abilitante, non facoltativa; l’assenza di qualificazione costituisce un vizio originario insanabile; l’annullamento è doveroso, anche senza una valutazione sul concreto interesse pubblico; la violazione delle regole di selezione (come il numero minimo di inviti) compromette la legittimità e la concorrenza della procedura.
La pronuncia rafforza il principio di legalità e la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti: senza qualificazione adeguata, ogni affidamento è nullo.
Traspare,
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