Con una pronuncia destinata ad avere effetti rilevanti sull’operatività delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare pubbliche, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che il mancato pagamento del contributo dovuto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) comporta il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico.
La decisione, assunta con la sentenza n. 6/2025, ha chiarito in via definitiva l’interpretazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, richiamato anche dagli articoli 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e 222 del nuovo Codice del 2023.
“Fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”, si legge nel principio di diritto enunciato dalla Plenaria.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la ratio della norma impone una lettura restrittiva: il pagamento del contributo ANAC costituisce presupposto legale per la partecipazione alla gara, e non semplice requisito regolarizzabile.
Le stazioni appaltanti dovranno dunque verificare in modo puntuale, fin dalla presentazione delle offerte, la corretta effettuazione del pagamento del contributo ANAC. In mancanza, non solo non sarà possibile procedere all’esame dell’offerta, ma, qualora il pagamento non venga eseguito neppure nel termine assegnato con il soccorso istruttorio, sarà obbligatorio dichiarare l’inammissibilità dell’offerta stessa.
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