L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 245 del 18 giugno 2025, ha stabilito che l’assenza di una sede operativa nel territorio provinciale indicato nel bando comporta l’impossibilità di aggiudicare l’appalto, anche in caso di offerta economicamente vantaggiosa. La pronuncia arriva a seguito di un contenzioso relativo a un appalto per la manutenzione degli impianti ascensori negli edifici pubblici di Parma e provincia.
Nel caso esaminato, un’impresa risultata prima in graduatoria non ha rispettato il termine di 25 giorni, previsto dalla lettera d’invito, per l’apertura di una sede operativa idonea nel territorio. In risposta a una richiesta di chiarimenti, la ditta ha presentato due contratti di locazione relativi a immobili ritenuti inidonei – l’ultimo dei quali ad uso residenziale. La stazione appaltante ha quindi escluso l’impresa, escusso la cauzione e affidato l’appalto al secondo classificato.
L’ANAC ha confermato la legittimità della decisione, specificando che la clausola territoriale in questo caso non costituisce un requisito di partecipazione alla gara – che avrebbe potuto violare il principio di concorrenza – ma un requisito di esecuzione, vincolante ai fini dell’aggiudicazione.
Nel suo parere, l’Autorità ha anche precisato che le “clausole territoriali” possono essere previste come criteri premiali per valorizzare le imprese locali, ma non possono limitare l’accesso alla gara, salvo che si tratti di obblighi di esecuzione, come nel caso in oggetto.
Questa delibera rafforza il principio secondo cui, in fase esecutiva, il mancato rispetto delle condizioni fissate dal bando, come la presenza operativa sul territorio, giustifica la revoca dell’aggiudicazione.
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