Con il parere n. 3580 del 23 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito i limiti di applicazione dell’art. 76, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in relazione alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per garantire la continuità operativa di forniture soprasoglia prossime alla scadenza.
Il MIT ha ribadito che si tratta di una procedura eccezionale e derogatoria, utilizzabile solo nei casi espressamente previsti dal Codice. In particolare, la lettera b) consente il ricorso alla negoziata solo per consegne complementari del fornitore originario, quando il cambio di operatore comporterebbe incompatibilità tecniche o difficoltà sproporzionate. Tali contratti, inoltre, non possono superare di norma i tre anni.
Il Ministero ha precisato che la mera esigenza di continuità del servizio non basta a giustificare la deroga. La stazione appaltante deve dimostrare:
– l’assenza di soluzioni alternative, anche tramite consultazioni di mercato;
– la presenza effettiva di incompatibilità tecniche o difficoltà rilevanti con un nuovo fornitore;
– una motivazione puntuale e rigorosa nella determina a contrarre, fondata su elementi oggettivi.
In assenza di tali verifiche, il ricorso alla procedura negoziata senza bando rischia di configurarsi come un uso improprio della deroga, in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza ed economicità sanciti dal Codice.
Il messaggio del MIT è chiaro: nessuna scorciatoia, salvo reali e comprovate esigenze tecniche.
Traspare,
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