Il Tar Sicilia, Sezione IV, con la sentenza n. 2625 del 12 settembre 2025, ha riaffermato il diritto dei partecipanti a una gara pubblica classificatisi tra i primi cinque posti di accedere alle offerte presentate dagli altri operatori economici.
Nel caso esaminato, la quarta classificata aveva richiesto l’accesso alla documentazione relativa alla gara, invocando la propria posizione giuridica qualificata. Il Tribunale ha accolto la richiesta, sottolineando come tale diritto sia strumentale alla difesa in giudizio e non possa essere ostacolato dalla stazione appaltante senza motivazioni fondate.
La sentenza richiama la normativa vigente, secondo cui gli operatori classificatisi nei primi cinque posti hanno diritto a ottenere non solo i documenti di gara, ma anche le offerte degli altri concorrenti, salvo eventuali limitazioni per specifici segreti tecnici o commerciali debitamente giustificati. La mancata dimostrazione di tali esigenze di riservatezza obbliga la stazione appaltante a garantire piena trasparenza, nel rispetto dei principi generali di pubblicità dell’azione amministrativa.
Secondo il Tar, l’accesso alle offerte non richiede ulteriori oneri probatori da parte dell’istante: la trasparenza della procedura prevale in assenza di motivazioni concrete a tutela di informazioni riservate, consolidando il principio di equità e correttezza nelle gare pubbliche.
Traspare,
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