Con la sentenza n. 7351 del 17 settembre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato ha fatto chiarezza su un tema che da anni genera incertezze nelle gare pubbliche: la partecipazione delle imprese a più lotti.
Secondo i giudici, non basta la somiglianza tra le offerte o la semplice esistenza di rapporti di collaborazione per far scattare automaticamente l’esclusione. A rilevare, piuttosto, è l’esistenza o meno di un effettivo “unico centro decisionale” che possa alterare la concorrenza.
La pronuncia smonta così l’idea di un divieto applicabile in modo generalizzato, ribadendo che partnership e sinergie industriali, se non compromettono l’autonomia delle società coinvolte, restano legittime. Le clausole che portano all’esclusione da una gara – ha osservato il Consiglio di Stato – vanno interpretate in senso restrittivo, per evitare che presunzioni eccessivamente rigide soffochino la libertà di collaborazione tra operatori economici.
Allo stesso tempo, la decisione conferma che la ratio del divieto rimane quella di impedire che le commesse pubbliche vengano concentrate nelle mani di un solo soggetto reale, tutelando così i principi di concorrenza e trasparenza.
Il verdetto segna un passaggio importante: d’ora in avanti le stazioni appaltanti dovranno basare le proprie valutazioni non su indizi formali, ma su un’analisi sostanziale dei rapporti societari ed economici tra i concorrenti.
Traspare,
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