Con il Parere n. 3712 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un chiarimento di rilievo in materia di riduzioni della garanzia definitiva negli accordi quadro, contribuendo a risolvere un dubbio operativo rilevante per stazioni appaltanti e operatori economici. Il quesito riguardava l’applicabilità delle riduzioni percentuali previste dagli articoli 117, comma 3, e 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) non solo ai contratti attuativi, ma anche alla garanzia riferita all’accordo quadro principale.
Nel parere, il MIT ha confermato un’interpretazione estensiva delle disposizioni, precisando che le riduzioni riconosciute per la garanzia provvisoria trovano applicazione anche per la garanzia definitiva, a condizione che l’operatore economico dimostri il possesso dei requisiti premiali previsti dall’articolo 106, comma 8, come certificazioni di qualità, sistemi di gestione o altre attestazioni equivalenti.
La posizione ministeriale consente di uniformare il regime delle garanzie lungo tutto il ciclo contrattuale dell’accordo quadro, garantendo coerenza normativa e maggiore semplificazione amministrativa. In questo modo, le imprese meritevoli potranno beneficiare delle stesse riduzioni sia nella fase iniziale dell’accordo quadro sia in quella dei contratti attuativi, evitando disparità di trattamento e agevolando la partecipazione qualificata alle procedure di gara.
Il chiarimento del MIT ribadisce così la logica premiale e incentivante del nuovo Codice dei contratti pubblici, confermando la piena estensibilità delle riduzioni della garanzia definitiva anche all’accordo quadro principale e rafforzando la coerenza sistematica tra gli articoli 117 e 106.
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