Il Tar Liguria (sentenza n. 1332/2025) ha accolto il ricorso di un operatore escluso da una gara, stabilendo che non è sufficiente invocare genericamente il proprio know-how per limitare il diritto di accesso agli atti tecnici dell’aggiudicatario.
Secondo il Tribunale, le imprese controinteressate avevano opposto un diniego generico, senza individuare puntualmente le parti realmente coperte da segreti tecnici o commerciali né dimostrare l’esistenza di informazioni economicamente sfruttabili e dotate di effettiva segretezza. Anche l’Amministrazione, che si era limitata a recepire tali opposizioni senza valutarle, è stata ritenuta inadempiente.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tar ribadisce che la tutela della riservatezza opera solo per informazioni specifiche e comprovate; in mancanza, prevalgono trasparenza e pubblicità delle procedure di gara. Anche laddove vi siano elementi riservati, l’accesso può comunque essere ammesso se strettamente necessario alla difesa in giudizio.
Il diniego del Comune è stato quindi annullato, con ordine di consentire l’ostensione integrale degli atti richiesti entro dieci giorni, salvo l’oscuramento dei soli dati personali non rilevanti.
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