L’Albo Pretorio non ha perso la propria funzione originaria di strumento di pubblicità legale degli atti amministrativi: è semplicemente passato dalla dimensione fisica a quella digitale. Lo chiarisce il TAR Marche, Sez. I, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, che ha annullato una procedura di gara per omessa pubblicazione del bando all’Albo Pretorio comunale, dichiarando inefficace anche il contratto medio tempore stipulato.
Il Collegio ha ricordato che l’art. 32 della l. n. 69/2009 e l’art. 85 del d.lgs. n. 36/2023 impongono la pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante, ma non indicano in quale sezione del sito tale pubblicazione debba avvenire. Tale circostanza è rilevante, soprattutto per gli enti locali, i cui siti sono strutturati in numerose sezioni.
Secondo il TAR, queste disposizioni non hanno abrogato l’art. 124 del TUEL, applicabile anche agli atti dirigenziali, poiché la dematerializzazione degli atti amministrativi non elimina gli strumenti giuridici deputati a garantirne la conoscibilità legale. Come nel processo civile la notifica via PEC ha sostituito quella cartacea senza eliminarne la funzione, così l’Albo Pretorio continua a essere il luogo deputato alla pubblicità legale, seppur in forma digitale.
Ne consegue che non è sufficiente la pubblicazione del bando in sezioni generiche del sito istituzionale, come “Amministrazione trasparente” o “Avvisi”: l’Albo Pretorio mantiene la propria centralità. Il principio vale a maggior ragione quando l’ente si sia autovincolato, disciplinando in modo puntuale le modalità di pubblicazione. Nel caso esaminato, il regolamento comunale, una delibera di Giunta (n. 199/2025) e una determinazione dirigenziale (n. 747/2025) prevedevano espressamente la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, escludendo che l’omessa conoscenza fosse imputabile a negligenza dei potenziali concorrenti.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che solo la pubblicazione all’Albo Pretorio garantisce le formalità proprie della pubblicità legale, come la certificazione della data di inizio e fine della pubblicazione e della sua continuità, rilevanti anche ai fini del decorso dei termini di impugnazione. Le altre forme di pubblicazione previste dalla normativa sulla trasparenza, in particolare dal d.lgs. n. 33/2013, hanno invece valore di mera pubblicità-notizia.
In conclusione, il bando di gara avrebbe dovuto essere pubblicato anche all’Albo Pretorio comunale: l’omissione di tale adempimento ha impedito alla ricorrente di partecipare alla procedura, determinandone l’annullamento.
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