La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sul project financing e mette in discussione uno dei meccanismi previsti dal vecchio decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Con una sentenza del 5 febbraio 2026, i giudici europei hanno stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto non è compatibile con il diritto dell’Unione.
Il pronunciamento riguarda in particolare l’articolo 183, comma 15, della normativa italiana sugli appalti pubblici. Secondo la Corte, il diritto europeo non consente che uno Stato membro attribuisca al promotore della procedura la possibilità di adeguare la propria offerta a quella dell’operatore risultato inizialmente vincitore e ottenere così l’aggiudicazione del contratto.
La norma italiana prevedeva infatti che, nel caso in cui il promotore non fosse risultato primo in graduatoria, potesse esercitare un diritto di prelazione entro quindici giorni, pareggiando l’offerta dell’aggiudicatario iniziale. In tal caso il contratto gli sarebbe stato assegnato, a condizione di rimborsare all’operatore originariamente vincitore le spese sostenute per la preparazione dell’offerta, entro il limite del 2,5% del valore stimato dell’investimento.
La sentenza incide sul funzionamento della procedura di project financing disciplinata dal previgente Codice dei contratti, articolata in tre fasi. In una prima fase, un operatore economico presenta all’amministrazione una proposta di concessione corredata da progetto di fattibilità, piano economico-finanziario e bozza di convenzione.
Successivamente l’amministrazione valuta la fattibilità dell’iniziativa e può richiedere modifiche alla proposta. Se accettate dal promotore, il progetto viene approvato e inserito negli strumenti di programmazione.
Nella fase finale, il progetto approvato viene posto a base di gara pubblica alla quale partecipa anche il promotore, che – secondo la disciplina italiana – beneficiava appunto del diritto di prelazione.
Con la decisione del 5 febbraio, la Corte di giustizia ha però stabilito che tale meccanismo è incompatibile con i principi europei in materia di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici, dichiarando quindi illegittimo il diritto di prelazione riconosciuto al promotore.
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