Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1686 del 10 marzo 2026, ha accolto il ricorso di un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro escluso da una gara perché la consorziata designata non era in possesso della patente a crediti per l’edilizia.
Secondo il Tribunale, la mancata idoneità di una consorziata non comporta automaticamente l’esclusione del consorzio. I consorzi di cooperative, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1577, operano come società di secondo grado: le consorziate esecutrici sono articolazioni interne, mentre la responsabilità contrattuale resta sempre in capo al consorzio.
Ciò significa che, se una consorziata non soddisfa i requisiti, il consorzio può designarne un’altra senza invalidare l’offerta. Il principio, sottolinea il Tar, garantisce flessibilità operativa e tutela l’effettivo svolgimento della prestazione contrattuale, garantendo “che sia effettivamente svolta la prestazione promessa”.
In sostanza, il Tribunale conferma che i consorzi di cooperative non possono essere esclusi dalle gare per problemi interni alle consorziate, rafforzando la possibilità di sostituzione e la gestione dinamica degli appalti.
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