Il Tar Friuli Venezia Giulia ha dichiarato nulla la clausola di un disciplinare di gara che imponeva ai concorrenti, già in fase di partecipazione, di presentare un contratto preliminare per assicurarsi la disponibilità di un magazzino. Lo stabilisce la sentenza n. 93 del 27 marzo 2026.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante richiedeva come requisito di esecuzione la disponibilità – o l’impegno ad acquisirla per tutta la durata dell’appalto – di un magazzino con possibilità di vendita al banco. Tuttavia, il disciplinare prevedeva anche l’obbligo, a pena di esclusione, di allegare un contratto preliminare di locazione, acquisto o comodato relativo all’immobile.
Secondo i giudici amministrativi, tale previsione introduce un vincolo eccessivamente gravoso e non necessario. L’obbligo di stipulare un contratto preliminare già in sede di gara, infatti, impone ai partecipanti di assumere impegni economici e giuridici verso terzi indipendentemente dall’esito della procedura, esponendoli anche al rischio di dover concludere il contratto definitivo senza aver ottenuto l’aggiudicazione.
Per il Tar, si tratta di una restrizione ingiustificata della concorrenza, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono guidare le procedure pubbliche. Da qui la declaratoria di nullità della clausola.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che mira a evitare oneri anticipati sproporzionati a carico delle imprese, ribadendo che i requisiti di partecipazione e di esecuzione devono essere calibrati in modo da non limitare indebitamente l’accesso al mercato degli appalti.
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