Nelle gare pubbliche, un’informazione “fuorviante” non coincide con una dichiarazione falsa e non comporta automaticamente l’esclusione.
Lo chiarisce il TAR Puglia, Lecce (Sez. II, sentenza n. 552 dell’8 aprile 2026), precisando che si parla di informazione fuorviante quando, pur non essendo falsa, presenta elementi di ambiguità tali da incidere sul processo decisionale della stazione appaltante.
La sentenza affronta anche il tema del “copia-incolla” tra offerte tecniche: riprendere parti di proposte di altri concorrenti, in diverse gare, non è di per sé causa di esclusione, salvo il caso di violazione di segreti tecnici o commerciali.
Nel caso esaminato, la ricorrente sosteneva che tali condotte avessero alterato la valutazione della Commissione.
I giudici hanno però distinto tra irregolarità e violazioni rilevanti, escludendo che ogni elemento potenzialmente fuorviante determini automaticamente l’estromissione dalla gara.
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