Il diritto di accesso agli atti di gara comprende anche la documentazione prodotta nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Sezione IV, con la sentenza n. 4181/2026, richiamando l’ampiezza della disciplina prevista dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.
Il TAR chiarisce che l’accesso non riguarda soltanto le offerte e i verbali di gara, ma anche gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. In questo perimetro rientrano anche le giustificazioni e la documentazione presentate dall’aggiudicatario per dimostrare la sostenibilità della propria offerta nell’ambito della verifica dell’anomalia.
La documentazione relativa a questa fase costituisce infatti parte integrante della procedura amministrativa che conduce alla selezione del contraente e non può essere sottratta all’accesso per il solo fatto di essere stata acquisita durante il subprocedimento di verifica.
Oscuramenti solo se motivati. L’accesso può essere limitato in presenza di segreti tecnici e commerciali, ma l’opposizione dell’impresa deve essere specifica e motivata. Non è sufficiente richiamare genericamente la riservatezza o l’originalità delle soluzioni contenute nell’offerta.
La stazione appaltante deve quindi valutare concretamente le informazioni indicate dall’impresa e verificare se sussistano effettive ragioni per procedere all’oscuramento, limitandolo alle sole parti realmente tutelate.
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