Il ritardo ingiustificato nel pagamento dei SAL può legittimare l’impresa a interrompere temporaneamente l’esecuzione dei lavori. Diversa è invece la situazione quando l’appaltatore, dopo aver ricevuto quanto dovuto, abbandona il cantiere invocando una crisi economica che non riesce a dimostrare.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 1893/2026 del giudice di Nocera Inferiore, pronunciata nell’ambito di una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di appalto di lavori.
La vicenda riguardava il mancato pagamento di un SAL relativo a opere già eseguite. Il pagamento era intervenuto dopo 467 giorni e senza che la stazione appaltante avesse contestato le prestazioni dell’impresa. Secondo il giudice, un ritardo di questa entità, in assenza di una valida giustificazione, è imputabile alla stazione appaltante.
Di conseguenza, l’interruzione dei lavori da parte dell’appaltatore è stata ritenuta legittima per il periodo in cui il pagamento era rimasto sospeso. Il riconoscimento di tale legittimità, tuttavia, non comporta la possibilità per l’impresa di interrompere definitivamente l’esecuzione del contratto: una volta ricevuto il pagamento, le prestazioni devono essere riprese.
È proprio il comportamento successivo a segnare, nel caso esaminato, il limite della posizione dell’appaltatore. L’impresa aveva infatti collegato l’abbandono del cantiere alla situazione di difficoltà economica che sarebbe stata provocata dai ritardi della stazione appaltante. Questa circostanza, però, non è stata ritenuta sufficientemente dimostrata.
Per verificare se i ritardi nei pagamenti avessero effettivamente determinato una situazione di crisi tale da impedire la prosecuzione dei lavori, sarebbe stato necessario fornire elementi concreti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa. In particolare, il giudice ha evidenziato l’importanza della produzione dei bilanci relativi al periodo interessato, da confrontare con quelli degli anni precedenti e successivi.
In assenza di tale documentazione, non è stato possibile accertare l’effettiva incidenza dei ritardi della stazione appaltante sulla situazione aziendale. Per questo motivo, l’abbandono del cantiere non è stato ritenuto giustificato e ha potuto sostenere la risoluzione del contratto per inadempimento, con le conseguenze previste a carico dell’appaltatore.
La pronuncia distingue quindi due situazioni: da un lato, il ritardo ingiustificato nel pagamento di prestazioni regolarmente eseguite può consentire all’impresa di sospendere i lavori fino al pagamento; dall’altro, l’eventuale crisi economica e le sue conseguenze sull’esecuzione del contratto devono essere dimostrate attraverso elementi oggettivi e verificabili.
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