Con la sentenza n. 7352 del 17 settembre 2025, la Sezione V del Consiglio di Stato ha ribadito un principio destinato ad avere un forte impatto nel settore degli appalti pubblici: la reiterazione di condotte irregolari, anche se di lieve entità, può minare l’affidabilità complessiva dell’operatore economico e giustificare la sua esclusione da una procedura di gara.
Il giudice amministrativo ha chiarito che la valutazione dell’affidabilità non può limitarsi a considerare singoli episodi isolati, ma deve esaminare il comportamento complessivo dell’impresa nel tempo. La ripetizione di piccole negligenze o inadempimenti, pur non configurando gravi violazioni, è indice di una carenza strutturale di affidabilità e rispetto degli impegni contrattuali.
La decisione riafferma la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel valutare l’integrità professionale degli operatori, purché tale giudizio sia fondato su elementi concreti e adeguatamente motivato. Il giudice, in sede di controllo, potrà intervenire solo per verificare la coerenza e la proporzionalità della decisione amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione nel merito.
Richiamando il principio di proporzionalità, il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che tale principio non può essere utilizzato come scudo per giustificare comportamenti ripetitivi e negligenti. La proporzionalità, infatti, serve a evitare esclusioni arbitrarie, ma non può impedire che la reiterazione di condotte scorrette abbia conseguenze concrete sulla partecipazione alle gare.
La pronuncia si inserisce nel quadro normativo del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), che attribuisce grande rilievo ai criteri di affidabilità, correttezza e trasparenza dei concorrenti, in linea con i principi europei di concorrenza leale e tutela dell’interesse pubblico.
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