Il Tar Piemonte, Sezione I, con sentenza n. 1462 del 22 ottobre 2025, ha chiarito che la violazione della clausola cosiddetta stand still non comporta automaticamente l’illegittimità degli atti di gara né costituisce un vizio dell’aggiudicazione.
Secondo i giudici, tale clausola ha la funzione principale di tutelare il diritto di difesa degli operatori economici non aggiudicatari, consentendo loro di impugnare l’aggiudicazione prima della stipula del contratto. Pertanto, l’eventuale violazione può incidere solo sulla valutazione del danno risarcibile, qualora il ricorso venga accolto nel merito.
Nel caso esaminato, la ricorrente lamentava l’affidamento del servizio in violazione del termine di stand still. Tuttavia, il Tar ha rilevato che la stazione appaltante non aveva ancora stipulato il contratto, avendo solo avviato il servizio in via d’urgenza per garantirne la continuità. Tale scelta, ritenuta legittima e discrezionale, non è stata giudicata irragionevole né illogica.
La censura è stata pertanto dichiarata infondata e respinta.
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