Dal 2 febbraio 2026 entrano ufficialmente in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, destinati a diventare vincolanti per tutti i contratti pubblici di progettazione e lavori.
Il riferimento è al decreto ministeriale del 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che sostituisce definitivamente il quadro normativo introdotto dal DM 256/2022.
Il provvedimento aggiorna in modo organico i requisiti ambientali applicabili agli appalti pubblici del settore edilizio, allineandoli al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e introducendo un impianto più dettagliato e strutturato. Le novità interessano l’intero ciclo dell’intervento: dalla progettazione ai prodotti da costruzione, dalla gestione dei rifiuti ai criteri ESG, fino ai requisiti per il personale di cantiere.
Ambito di applicazione e decorrenza.
L’articolo 1 del decreto chiarisce che i nuovi CAM, unitamente al relativo allegato tecnico, si applicano ai servizi di progettazione e direzione lavori quando i bandi o gli inviti a presentare offerta siano pubblicati o inviati successivamente all’entrata in vigore del decreto.
La disciplina si estende anche ai servizi di manutenzione, ai lavori e agli appalti integrati di progettazione esecutiva e lavori, qualora la procedura di gara sia basata su un progetto validato secondo il nuovo regime. Particolarmente rilevante è l’impatto sulle attività svolte internamente alle stazioni appaltanti: i nuovi CAM devono essere applicati anche ai casi in cui l’incarico di progettazione sia stato affidato prima del 2 febbraio, purché la progettazione non sia stata ancora validata.
Regime transitorio.
Il decreto introduce inoltre una disciplina transitoria tra il DM 256/2022, come modificato dal DM 5 agosto 2024, e i nuovi criteri.
La normativa previgente continua ad applicarsi esclusivamente:
• agli appalti integrati basati su un PFTE validato secondo le vecchie regole;
• agli appalti di lavori fondati su progetti esecutivi validati sotto il DM 256/2022,
ma solo se il bando o l’invio degli inviti avviene entro tre mesi dalla validazione.
Decorso tale termine, in assenza di validazione, trovano applicazione automatica i nuovi CAM.
CAM centrali fin dalla progettazione.
Uno degli elementi qualificanti dell’allegato tecnico è il rafforzamento del ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate a considerare e valorizzare i criteri ambientali sin dalle prime fasi endoprocedimentali.
In particolare, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) deve richiamare espressamente i CAM, orientando il progettista nella definizione dell’intervento e ponendo attenzione ai profili tecnici e prestazionali previsti dal Codice dei contratti.
Conclusioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, il 2 febbraio 2026 segna dunque un passaggio chiave per l’edilizia pubblica, rafforzando l’integrazione tra sostenibilità ambientale, qualità progettuale e responsabilità amministrativa.
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