La scelta del criterio del minor prezzo deve essere motivata in relazione alle caratteristiche concrete dell’appalto. Non è sufficiente richiamare la ripetitività delle prestazioni o la presenza di un corrispettivo predeterminato.
Lo ha stabilito il TAR Sicilia, Sez. III, con la sentenza n. 2633 del 17 settembre 2026, relativa a una procedura per l’affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, che consente il ricorso al minor prezzo per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato, nei casi previsti dalla norma.
Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva motivato la scelta del criterio economico facendo riferimento alla ripetitività del servizio e alla previsione di un costo giornaliero per ciascun animale. Secondo il TAR, tali elementi non erano però sufficienti a dimostrare che le prestazioni fossero effettivamente standardizzate.
Le attività richieste potevano infatti variare in relazione alle caratteristiche e alle esigenze degli animali, mentre la documentazione di gara prevedeva un corrispettivo uniforme per prestazioni differenti.
La motivazione della scelta è stata quindi ritenuta generica e non adeguatamente collegata alle caratteristiche dell’appalto. Il TAR ha conseguentemente annullato gli atti della procedura.
La pronuncia richiama le stazioni appaltanti a una valutazione puntuale del criterio di aggiudicazione: il minor prezzo deve essere sostenuto da una motivazione concreta, dalla quale emerga perché, in relazione a quello specifico servizio o fornitura, non sia necessario valorizzare anche gli elementi qualitativi dell’offerta.
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