Con la sentenza n. 7397 del 19 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che il mancato o tardivo versamento del contributo ANAC non comporta l’automatica esclusione dalle gare pubbliche.
L’irregolarità può infatti essere sanata tramite soccorso istruttorio, anche in presenza di inversione procedimentale.
La decisione conferma quanto già affermato dall’Adunanza plenaria n. 6/2025, chiarendo che il contributo ANAC, previsto dall’art. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023, è un obbligo legale, ma non un requisito di partecipazione.
In pratica, le stazioni appaltanti devono: evitare esclusioni automatiche per mancato pagamento; concedere un termine per la regolarizzazione; segnalare all’ANAC solo i casi di inadempimento definitivo.
La pronuncia rafforza così un approccio sostanzialistico nelle procedure di gara, limitando le esclusioni per mere irregolarità formali e garantendo la massima partecipazione degli operatori economici.
Traspare,
do it easy!