Il TAR Campania (Napoli, sentenza n. 3171 del 19 maggio 2026) ha confermato la legittimità dell’esclusione da una gara pubblica di un’impresa il cui legale rappresentante era legato da un rapporto di parentela di terzo grado con uno dei progettisti dell’intervento.
Secondo i giudici, il conflitto di interessi previsto dal Codice dei contratti pubblici ha una funzione preventiva e costituisce una fattispecie di “pericolo astratto”: non è quindi necessario dimostrare che siano state effettivamente trasmesse informazioni riservate o che vi sia stato un accordo collusivo.
È sufficiente la potenziale alterazione della concorrenza derivante da una situazione di possibile vantaggio informativo.
Il TAR ha inoltre ritenuto legittima l’esclusione anche per l’omessa dichiarazione del legame di parentela.
L’operatore economico, evidenzia la sentenza, è tenuto a segnalare tutte le circostanze potenzialmente rilevanti, rimettendo alla stazione appaltante la valutazione sulla loro effettiva incidenza.
L’omissione dichiarativa può integrare un grave illecito professionale anche in assenza di dolo.
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