Dal 15 giugno 2026 sono cambiate le regole sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ai professionisti.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 725, L. 199/2025) modifica l’art. 48-bis del DPR 602/1973 estendendo i controlli fiscali a tutti i compensi professionali, indipendentemente dall’importo.
La novità principale è l’eliminazione della soglia dei 5.000 euro per i professionisti: la verifica dell’eventuale inadempienza fiscale sarà obbligatoria per ogni pagamento, anche di importo minimo.
Resta invece invariato il regime per le imprese, per le quali continua ad applicarsi la soglia dei 5.000 euro ai fini dell’attivazione dei controlli.
In caso di debiti iscritti a ruolo, le amministrazioni dovranno versare direttamente le somme all’agente della riscossione fino a copertura del debito, corrispondendo al beneficiario solo l’eventuale eccedenza.
Si passa così da un sistema di sospensione del pagamento a un meccanismo di riscossione diretta.
La disciplina riguarda i redditi di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR e coinvolge avvocati, consulenti, periti e ausiliari del giudice, anche per compensi relativi a prestazioni pregresse liquidate dopo il 15 giugno 2026.
Restano escluse alcune tipologie di somme, come indennità per danno biologico, assegni alimentari, sussidi assistenziali e trasferimenti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ratio della riforma è rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e intercettare in modo più capillare i flussi di pagamento della PA.
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