Con la sentenza n. 4935 del 19 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio destinato a incidere in modo significativo sulla disciplina degli appalti pubblici: l’equivalenza delle tutele tra contratti collettivi, prevista dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023, deve essere verificata esclusivamente attraverso il confronto tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall’operatore economico.
La pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalla Sezione V con la sentenza n. 3476 del 5 maggio 2026, chiarendo che eventuali impegni unilaterali dell’impresa – come superminimi o indennità aggiuntive – non possono essere considerati ai fini della valutazione di equivalenza, in quanto non derivano dalla contrattazione collettiva e non coinvolgono le parti sociali.
Secondo i giudici amministrativi, il principio mira a garantire da un lato la libertà organizzativa dell’impresa nella scelta del contratto collettivo applicabile, dall’altro a evitare fenomeni di dumping contrattuale e una compressione delle tutele dei lavoratori impiegati nelle commesse pubbliche.
La decisione rafforza dunque il quadro di garanzie previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, stabilendo che la concorrenza tra operatori economici non possa tradursi in una riduzione del livello di protezione economica e normativa dei lavoratori.
Traspare,
do it easy!




