Il requisito del fatturato globale richiesto per dimostrare la capacità economico-finanziaria deve essere verificato con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti all’anno di indizione della procedura.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 10 luglio 2026, n. 5551, pronunciandosi sull’interpretazione dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 nella sua formulazione originaria.
La controversia riguardava una gara nella quale l’operatore economico aveva dichiarato il possesso del requisito prendendo a riferimento gli esercizi 2020-2022, mentre il disciplinare imponeva di considerare il triennio 2021-2023, ossia gli ultimi tre esercizi precedenti all’anno di indizione della procedura.
Secondo Palazzo Spada, il riferimento al “triennio precedente” va inteso con riguardo agli esercizi finanziari, in continuità con l’orientamento già consolidato sotto il previgente Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che il requisito non può essere dimostrato scegliendo un diverso triennio, ma deve essere verificato esclusivamente con riferimento agli esercizi individuati dalla legge di gara.
La sentenza precisa, inoltre, che il nuovo criterio introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, che consente di considerare i migliori tre anni degli ultimi cinque, non trova applicazione alle procedure bandite prima della sua entrata in vigore. Per tali gare continuano infatti a valere le regole originarie, senza effetti retroattivi del correttivo.
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