Il 30 settembre 2027 rappresenta il termine massimo di estensione delle concessioni balneari in essere, non una proroga garantita fino a quella data. È quanto chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6539/2026, precisando che i Comuni devono avviare e concludere le gare senza attendere necessariamente la scadenza del termine legislativo.
Secondo Palazzo Spada, quando una procedura competitiva viene completata prima del 30 settembre 2027, la nuova concessione può essere assegnata immediatamente. L’Amministrazione può quindi disporre, con un provvedimento motivato, la cessazione anticipata della concessione precedente.
La decisione nasce dal ricorso contro gli atti del Comune di Zoagli, che aveva avviato le procedure per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Il Consiglio di Stato ribadisce che la proroga prevista dalla legge ha natura tecnica e non può essere utilizzata per rinviare le gare.
Le amministrazioni, in particolare, devono bandire le procedure almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, nella prima applicazione della disciplina, comunque entro il 30 giugno 2027. L’impiego dei termini massimi previsti dalla legge deve quindi costituire un’eccezione.
La sentenza affronta anche il tema degli indennizzi ai concessionari uscenti. Il riconoscimento non è automatico: spetta all’operatore dimostrare gli eventuali investimenti effettuati e non ancora ammortizzati alla fine della concessione.
Infine, la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di calcolo degli indennizzi non impedisce ai Comuni di avviare le procedure di gara. Nel caso esaminato, il concessionario escluso non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di investimenti non ammortizzati.
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