L’operatore economico la cui esclusione dalla gara sia stata definitivamente confermata non può successivamente impugnare l’aggiudicazione disposta in favore di un altro concorrente. Lo ha ribadito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 635 del 23 settembre 2026.
La vicenda riguardava un concorrente che, dopo aver impugnato senza successo il provvedimento di esclusione, aveva proposto un nuovo ricorso contro l’aggiudicazione. Il CGA ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.
Secondo il Collegio, la legittimazione a contestare gli esiti di una gara non deriva dalla semplice partecipazione di fatto alla procedura, ma presuppone una partecipazione giuridicamente valida. Quando l’esclusione diventa definitiva, l’operatore perde quindi la posizione qualificata necessaria per contestare gli atti successivi della gara, compresa l’aggiudicazione.
Il principio vale sia nel caso in cui l’esclusione non venga impugnata, sia quando il ricorso contro l’esclusione venga definitivamente respinto. In quest’ultimo caso, il giudicato sull’esclusione impedisce di mettere successivamente in discussione l’esito della procedura.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento inaugurato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014 e richiamato, tra le altre, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 26 del 4 gennaio 2022.
Per gli operatori economici, la pronuncia conferma dunque un principio di particolare rilievo: la contestazione dell’esclusione deve essere tempestiva e, soprattutto, decisiva, perché una volta divenuta definitiva non è possibile recuperare la legittimazione impugnando l’aggiudicazione finale.
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