Prima di affidare in house un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, la Stazione appaltante deve svolgere “un’indagine puntuale” per accertare se vi siano altri operatori privati che operano nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, magari a condizioni migliori. E’ quanto ribadisce Anac con un atto del Presidente del 18 maggio 2022 in cui un importante Comune del Milanese viene richiamato a una rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di programmazione degli acquisti e delle procedure di gara.
Il richiamo dell’Autorità nasce da un esposto sull’affidamento del Servizio energia disposto dal Comune lombardo a favore della propria società in house prima provvisoriamente per un anno, poi con contratto pluriennale fino al 2032. Il Comune ha dichiarato che la valutazione di congruità richiesta dal Codice degli appalti per gli affidamenti in house è stata effettuata considerando l’assenza di convenzioni Consip con caratteristiche analoghe.
Quanto alla concorrenza, il Comune del Milanese ha chiarito che il servizio energia affidato non era “unitariamente” disponibile sul mercato. Pertanto, invece di acquisire le singole prestazioni (fornitura di gas metano mediante convenzione Consip; servizio di manutenzione dell’impianto termico, servizio di analisi energetica dei 24 edifici comunali), l’amministrazione ha valutato più conveniente procedere ad un affidamento unico per un valore economico più basso.
L’Autorità evidenzia come non sia stata svolta “un’indagine puntuale”, anche tramite consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società in-house. Secondo Anac, inoltre, la modalità di affidamento pluriennale, arrivata dopo un affidamento provvisorio di un anno, è in contrasto con il Codice dei contratti poiché l’amministrazione ha, di fatto, disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla società affidataria. Non è, infatti, corretto predisporre l’appalto secondo i risultati conseguiti e l’esperienza maturata dalla società affidataria durante il primo affidamento provvisorio di un anno: così facendo, rileva Anac, si realizza un affidamento “su misura” calcolato sulla proposta presentata da un solo offerente e non anche da altri operatori.
Quanto, infine, alla mancanza di convenzioni Consip, Anac obietta che il Comune avrebbe potuto optare per le convenzioni esistenti e, invece di accorpare tutto in un unico servizio, avrebbe potuto procedere con lo scorporo delle prestazioni richieste tramite suddivisione in lotti, in modo da garantire il rispetto della concorrenza nonché la partecipazione delle piccole e medie imprese. Anac ricorda, infatti, che è proprio il Codice degli appalti a esprimere un principio di preferenza per la suddivisione degli appalti in lotti al fine di favorire la partecipazione delle pmi.