Con la sentenza n. 41 del 9 gennaio 2026, il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico in materia di contratti pubblici: la proroga opzionale è legittima solo se espressamente prevista e regolata ab initio negli atti di gara.
Il Collegio, richiamando l’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, evidenzia come il nuovo Codice dei contratti pubblici abbia introdotto una disciplina più articolata rispetto al passato, distinguendo nettamente tra “opzione di proroga” (comma 10) e “proroga tecnica” (comma 11).
Secondo il TAR, mentre la proroga tecnica costituisce uno strumento eccezionale, utilizzabile anche in assenza di una previsione espressa nella lex specialis, purché ricorrano presupposti stringenti – quali ritardi oggettivi e non imputabili alla stazione appaltante e la necessità di evitare gravi pregiudizi all’interesse pubblico – la proroga opzionale presuppone invece una chiara e puntuale previsione originaria negli atti di gara.
In particolare, il giudice amministrativo sottolinea che l’art. 120, comma 10, del nuovo Codice consente l’esercizio dell’opzione di proroga solo se questa sia stata prevista nel bando e nei documenti di gara iniziali, precisando altresì le condizioni economiche applicabili. In mancanza di tale previsione, qualsiasi estensione del rapporto contrattuale si risolve in un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
Nel caso esaminato, il TAR ha escluso sia la sussistenza dei presupposti per una proroga tecnica sia l’esistenza di una valida opzione di proroga prevista ab origine, dichiarando pertanto l’illegittimità della proroga disposta dalla stazione appaltante.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata e assume particolare rilievo operativo per RUP e amministrazioni aggiudicatrici, richiamando l’attenzione sulla necessità di programmare e disciplinare con precisione, già in fase di gara, ogni possibile estensione della durata contrattuale.
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