Nei contratti misti di concessione e appalto pubblico, la disciplina prevista dal Codice dei contratti per gli appalti nei settori ordinari si applica esclusivamente quando la componente riconducibile all’appalto raggiunge o supera la soglia comunitaria di riferimento. Se, invece, la quota di appalto è sotto soglia, il contratto resta disciplinato dalle norme proprie della concessione.
È quanto chiarisce l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Parere in funzione consultiva n. 56, approvato il 21 gennaio 2026.
Il caso esaminato riguarda un Consiglio regionale del Nord Italia, che aveva avviato sulla piattaforma MePa di Consip una trattativa diretta per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti e di erogatori d’acqua, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro.
L’amministrazione aveva qualificato l’affidamento come contratto misto, comprendente sia elementi di concessione sia di appalto, procedendo però con le regole dell’affidamento diretto. Un operatore economico ha contestato tale scelta, sostenendo che l’oggetto dell’affidamento fosse una concessione di servizi e che dovesse quindi applicarsi la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del d.lgs. 36/2023.
ANAC, richiamando la lettura coordinata degli articoli 14, comma 21, e 180, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ha chiarito che la disciplina degli appalti ordinari trova applicazione solo quando la parte di appalto pubblico è pari o superiore alla soglia pertinente. In caso contrario, il contratto misto resta regolato dalle disposizioni sulle concessioni contenute nel Libro IV, Parte II, del Codice, con conseguente applicazione dell’articolo 187 per gli affidamenti sotto soglia.
Il parere fornisce un chiarimento rilevante per le stazioni appaltanti, chiamate a qualificare correttamente i contratti misti sulla base del valore economico delle singole componenti e non della sola qualificazione formale dell’affidamento.
Fonte: ANAC, 3 febbraio 2026
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