Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 4172 del 21 aprile 2026, ha fornito chiarimenti sugli adempimenti delle stazioni appaltanti qualificate nei casi di affidamento tramite convenzione da parte di enti non qualificati.
Il quesito riguardava, in particolare, la fase di gara e le responsabilità in capo alla stazione appaltante qualificata, chiamata a gestire la procedura per conto di un’amministrazione non qualificata.
Tra i punti sollevati, anche la titolarità delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, la congruità della manodopera e degli oneri aziendali, oltre alla corretta individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP).
Nel suo intervento, il MIT richiama quanto già espresso nel parere n. 3869, secondo cui la stazione appaltante che opera in delega deve nominare un proprio RUP, incaricato delle attività oggetto di delega e chiamato a coordinarsi con il responsabile dell’ente delegante per le rispettive competenze.
Il Ministero evidenzia inoltre le indicazioni dell’ANAC, secondo cui il soggetto qualificato è tenuto a condurre l’intero procedimento di gara, adottando tutti i relativi atti e assumendone la piena responsabilità.
In particolare, vengono ribaditi come fondamentali e caratterizzanti del procedimento tutti gli atti che devono essere adottati direttamente dalla stazione appaltante qualificata, ai sensi dell’articolo 62 del Codice dei contratti pubblici.
Il chiarimento rafforza quindi il principio secondo cui la qualificazione della stazione appaltante comporta una responsabilità piena nella gestione della procedura di gara, anche quando l’affidamento nasce da una convenzione con un ente non qualificato.
Traspare,
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