La scelta del promotore nelle procedure di finanza di progetto non costituisce una vera e propria procedura di evidenza pubblica, ma rappresenta una fase preliminare e programmatoria in cui l’amministrazione definisce, anche in confronto con il privato, un intervento di interesse pubblico.
Lo afferma il TAR Emilia-Romagna Bologna Sez. II 7 aprile 2026 n. 639.
Secondo i giudici, tale fase non è assimilabile a una gara competitiva, poiché non è regolata dai criteri tipici di aggiudicazione propri degli appalti.
Ne deriva un ampio margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione nella valutazione delle proposte progettuali.
La sentenza evidenzia inoltre che, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del promotore, l’amministrazione non è obbligata a dare seguito alla procedura con l’affidamento della concessione.
Resta fermo il rispetto dei principi di trasparenza, coerenza e proporzionalità, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.
Traspare,
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