Il Consiglio di Stato mette un primo punto fermo sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia UE che ha bocciato il diritto di prelazione del promotore nel project financing.
Con la sentenza n. 3805 del 14 maggio 2026, la Quinta Sezione ha infatti chiarito che l’incompatibilità europea dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 — sancita dalla Corte di giustizia UE il 5 febbraio scorso nella causa C-810/24 — non determina la nullità automatica delle gare, ma soltanto l’annullabilità degli atti eventualmente impugnati.
Una precisazione destinata ad avere un impatto significativo sul contenzioso in materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto.
Secondo Palazzo Spada, infatti, la violazione del diritto dell’Unione non consente al giudice amministrativo di travolgere d’ufficio l’intera procedura di gara. Restano centrali il principio della domanda e il vincolo ai motivi di ricorso proposti dalle parti.
Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva contestato esclusivamente l’aggiudicazione ottenuta tramite esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore, senza chiedere la rinnovazione integrale della gara né impugnare altri atti della procedura. Atti che, osserva il Consiglio di Stato, sono quindi divenuti “incontrovertibili”.
Da qui il principio espresso dai giudici amministrativi: non è la sentenza della Corte di giustizia, da sola, a determinare automaticamente l’estensione dell’annullamento, ma il perimetro fissato dal petitum e dalla causa petendi del ricorso.
Nella decisione il Consiglio di Stato richiama inoltre il consolidato orientamento secondo cui la violazione del diritto UE costituisce causa di annullabilità e non di nullità dell’atto amministrativo, con la conseguenza che gli effetti demolitori restano subordinati all’impugnazione nei termini e nei limiti delle censure formulate.
La pronuncia viene letta dagli operatori come un argine rispetto al rischio di una possibile caducazione generalizzata delle procedure di project financing concluse con applicazione del diritto di prelazione del promotore.
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