Le domande di partecipazione alle procedure di gara pubblica sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, mentre l’esenzione resta limitata alle sole manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate senza bando o nelle indagini di mercato. Lo ha chiarito il TAR Puglia, sezione I, con la sentenza n. 579 del 18 maggio 2026.
Secondo i giudici amministrativi, sulla base dell’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, l’obbligo di versamento del bollo si applica agli atti relativi alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, inclusa la domanda di partecipazione alle gare aperte.
Il TAR richiama inoltre i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’esenzione invocata dagli operatori economici riguarda esclusivamente le fasi preliminari di mercato, come le manifestazioni di interesse nelle procedure negoziate e le indagini esplorative.
La sentenza precisa infine che l’omesso pagamento dell’imposta di bollo rientra tra le irregolarità sanabili tramite soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 36/2023, ma il mancato riscontro nei termini comporta l’esclusione automatica dalla procedura, senza margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
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