Importante pronuncia del TAR Piemonte in materia di accesso agli atti di gara e tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Con la sentenza n. 1455 del 25 giugno 2026, il Tribunale amministrativo ha stabilito che non possono essere utilizzate in giudizio le parti dell’offerta tecnica oscurate dalla stazione appaltante e successivamente acquisite in versione integrale in violazione delle decisioni adottate in sede di accesso agli atti.
Il TAR chiarisce che, una volta disposta la secretazione di determinate parti dell’offerta ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, e in assenza di una tempestiva impugnazione di tale decisione, non è consentito al concorrente aggirare quei limiti acquisendo aliunde la documentazione completa e utilizzandola nel contenzioso.
Secondo il Collegio, consentire una simile condotta significherebbe eludere il sistema di bilanciamento tra trasparenza, diritto di difesa e tutela del know-how aziendale previsto dal Codice dei contratti pubblici.
La sentenza rafforza così il principio secondo cui le determinazioni della stazione appaltante in materia di oscuramento degli atti di gara, se non contestate nei termini, producono effetti anche sul piano processuale, limitando l’oggetto del sindacato giurisdizionale alle sole parti legittimamente ostensibili.
Traspare,
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