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  • IMPOSTA DI BOLLO SULLE OFFERTE ECONOMICHE E SULLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE: CHIRIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Staff Traspare
29 Gennaio 2021 / Published in Approfondimenti

IMPOSTA DI BOLLO SULLE OFFERTE ECONOMICHE E SULLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE: CHIRIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si riporta di seguito il parere redatto dall’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’imposta di bollo in rapporto sia all’offerta economica sia all’istanza di partecipazione alle procedure di gara negoziate.

QUESITO

Il Comune interpellante, riferisce che Nell’ambito delle procedure di gara gestite (…) è stata affrontata la problematica riferita all’applicazione dell’imposta di bollo in rapporto sia all’istanza di partecipazione alla gara, sia all’offerta economica”.

In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta “aperta”, l’istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cui l’amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell’indagine di mercato per individuare le imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto.

L’interpellante riferisce che, attualmente, sia per le procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubblica, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità elettronica attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negoziata, viene generato automaticamente un documento individuato come “domanda di partecipazione”. A tale riguardo, l’interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda di partecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all’imposta di bollo.

Come sopra menzionato, l’interpellante ritiene, inoltre, “di dubbio inquadramento (…) anche il caso in cui l’amministrazione decide di ricorrere ad indagini di mercato al fine di individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata”.

Chiede, pertanto, di conoscere anche in questa ultima ipotesi le determinazioni della scrivente in merito all’applicazione dell’imposta di bollo.

Inoltre, l’interpellante nutre perplessità anche in relazione alla corresponsione del tributo in argomento relativamente all’offerta economica e, pertanto, chiede “se è corretto richiedere l’apposizione del bollo sull’istanza di partecipazione solo in caso di procedura aperta/ristretta e nessun bollo sull’offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata”.

Infine, chiede di conoscere le “modalità di calcolo dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata”, con riferimento a quelli redatti in formato word diverso dall’ “uso bollo”, che spesso risultano essere, a detta dell’interpellante, “corposi e non omogenei nel contenuto, che presentano, cioè, oltre a pagine di diversa lunghezza (…) anche inserimenti grafici, tabelle, elenchi ed altro”.

In particolare, chiede se sia possibile considerare “aderente alla normativa vigente anche un’applicazione dell’imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive”.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.

L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.

Al riguardo, con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla “domanda di partecipazione” si concorda con la tesi del Comune istante in ordine alla circostanza che tale documento non rientra tra quelli previsti dall’art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

Con riferimento all’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, dall’esame della documentazione inviata alla scrivente si desume che la stessa è “svolta in modalità telematica, finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata”. Alla stessa dovrà seguire la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposito modello e, come precisato nell’articolo 15 della bozza trasmessa alla scrivente, si tratta di un avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non (…)  impegnativo per il Comune”, che “non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico” e che “non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse (…) possano vantare alcuna pretesa”.

Per le suesposte caratteristiche, si concorda con l’istante che il documento denominato manifestazione di interesse (cfr. art. 6 della bozza di avviso pubblico) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.

Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.

In particolare, l’articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla  scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che  gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati,  ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta  l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

 

Di seguito il link al parere dell’agenzia delle entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+7+del+5+gennaio+2021.pdf/170c8c89-6f54-96f9-6291-8e9c3ae122b6

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