Un importante chiarimento in materia di contratti pubblici arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con il parere n. 4097 del 2 marzo 2026, il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici ha stabilito che la trasmissione via PEC del verbale di somma urgenza agli affidatari non equivale alla stipula del contratto e non produce effetti contrattuali.
Il quesito riguardava una prassi diffusa nelle amministrazioni: considerare l’invio del verbale tramite posta elettronica certificata come uno “scambio di lettere commerciali” sufficiente a perfezionare il contratto, ai sensi dell’articolo 18 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023). La risposta del MIT è netta: non è così.
Secondo quanto chiarito, nelle situazioni di somma urgenza – disciplinate dall’articolo 140 del Codice – il Responsabile unico del procedimento (RUP) può disporre l’immediata esecuzione delle prestazioni, redigendo contestualmente un verbale che descriva le circostanze, le cause e gli interventi necessari. Entro dieci giorni, deve poi essere predisposta una perizia giustificativa.
Tuttavia, l’invio di questi atti all’affidatario per la sottoscrizione rappresenta soltanto un passaggio preliminare e necessario, ma non sufficiente a costituire il vincolo contrattuale. Si tratta, infatti, di un atto “propedeutico” alla successiva stipula del contratto, che resta imprescindibile.
Il procedimento prevede infatti ulteriori passaggi: la restituzione degli atti firmati, la loro trasmissione alla stazione appaltante, l’approvazione formale della prestazione, la copertura della spesa e l’acquisizione del CIG. Solo dopo questi adempimenti si può procedere alla stipula del contratto, anche nella forma semplificata dello scambio di lettere.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda i controlli: l’efficacia dell’affidamento e del contratto resta subordinata al loro esito positivo. Fino a quel momento, precisa il MIT, non è possibile procedere al pagamento delle prestazioni eseguite.
Il parere contribuisce così a fare chiarezza su una fase particolarmente delicata, come quella degli affidamenti in somma urgenza, ribadendo la necessità di distinguere tra esecuzione immediata degli interventi e perfezionamento del rapporto contrattuale.
Una distinzione che ha ricadute operative rilevanti per le amministrazioni e per gli operatori economici coinvolti.
Fonte: MIT, Supporto giuridico Servizio Contratti Pubblici, 11 marzo 2026.
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