La procedura negoziata senza pubblicazione del bando costituisce un’eccezione ai principi di pubblicità e massima concorrenza che governano l’affidamento dei contratti pubblici e, proprio per questo, può essere utilizzata solo in presenza dei rigorosi presupposti previsti dall’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023.
Lo ribadisce il TAR Campania, Napoli, Sezione IX, con la sentenza 8 luglio 2026, n. 4277.
Nel caso esaminato, il giudice amministrativo ha escluso la legittimità del ricorso alla procedura negoziata osservando che l’operatore economico aggiudicatario era sì distributore in Italia del prodotto richiesto, ma senza alcun diritto di esclusiva.
Tale circostanza, secondo il Collegio, non è sufficiente a dimostrare che la fornitura potesse essere effettuata unicamente da quel soggetto.
La sentenza ricorda che il ricorso alla procedura negoziata senza bando rappresenta una semplice facoltà per la stazione appaltante e che le ipotesi previste dall’art. 76, comma 2, lettera b), trovano applicazione solo quando sia effettivamente dimostrata l’assenza di operatori economici o di soluzioni alternative ragionevoli e tale situazione non derivi da una limitazione artificiale delle caratteristiche dell’appalto.
Richiamando un proprio precedente, il TAR ribadisce infine un principio consolidato: trattandosi di una procedura derogatoria rispetto alle ordinarie regole di evidenza pubblica, i relativi presupposti devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
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