La revisione dell’art. 193 del Codice dei contratti pubblici punta a rendere più semplice l’avvio delle operazioni di finanza di progetto, ma lascia aperti diversi interrogativi sul piano applicativo.
Tra le novità c’è l’eliminazione del diritto di prelazione del promotore, conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia del 5 febbraio 2026. La riforma riduce inoltre la documentazione richiesta nella proposta iniziale, escludendo PEF asseverato, bozza di concessione e documentazione gestionale.
Una semplificazione che potrebbe ridurre tempi e costi, ma che priva le amministrazioni, nella fase preliminare, di elementi utili a valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, l’equilibrio dell’investimento e la distribuzione dei rischi tra pubblico e privato. Alcune criticità potrebbero quindi emergere soltanto nelle fasi successive, anche sul piano negoziale.
Cambia anche il sistema dei rimborsi: è previsto un riconoscimento fino al 3% dell’investimento per gli operatori non aggiudicatari che arrivano alla presentazione dell’offerta finale. La nuova disciplina solleva però un problema di programmazione della spesa: senza un PEF nella fase iniziale, può essere difficile per le amministrazioni stimare preventivamente l’entità delle somme da accantonare.
Resta infine da chiarire la posizione degli investitori istituzionali. La nuova formulazione non ripropone il precedente riferimento che consentiva loro di promuovere iniziative integrando successivamente i requisiti esecutivi attraverso operatori qualificati. Sarà quindi necessario capire quale ruolo potranno continuare a svolgere nelle procedure di PPP.
La riforma riduce gli adempimenti iniziali, ma la sua effettiva capacità di rendere più efficienti le operazioni dipenderà da come verranno gestite le valutazioni economiche, finanziarie e contrattuali nelle fasi successive.
Traspare,
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