Approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri, con la formula “salvo intese”, il c.d. Decreto Semplificazioni che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
Il testo interviene in quattro ambiti principali:
- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedimentali e responsabilità;
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Per quanto riguarda le semplificazioni in materia di contratti pubblici, all’articolo 1 vengono dettate le nuove regole provvisorie per le stazioni appaltanti per l’affidamento dei contratti sotto soglia in vigore sino al 31 luglio 2021.
Secondo quanto previsto dal secondo comma, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016, mediante le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori economici per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori economici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il terzo comma, inoltre, prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nello stesso comma 3 è anche precisato che per gli affidamenti mediante le procedure negoziate di cui alla lettera b del comma 2, il sistema di aggiudicazione è quello del prezzo più basso (salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il quarto comma, invece, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.