Con la sentenza n. 4814 del 3 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che le stazioni appaltanti non possono escludere un operatore economico per illeciti professionali commessi dall’impresa ausiliaria, salvo specifici casi previsti dal Codice dei contratti pubblici (art. 98, d.lgs. 36/2023).
La Corte ha ribadito che le cause di esclusione devono essere tassative e che non è consentito creare norme “inespresse” o interpretazioni estensive. In particolare, le condotte dell’ausiliaria non si trasferiscono automaticamente all’offerente, e in caso di irregolarità è prevista la possibilità di sostituire l’impresa ausiliaria, come stabilito anche dalla direttiva UE 2014/24.
Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato il principio di proporzionalità: l’esclusione può avvenire solo se la condotta incide realmente sull’affidabilità dell’operatore. In mancanza di una valutazione concreta e motivata, ogni automatismo è vietato, soprattutto se fondato su fatti non direttamente imputabili all’offerente.
Nel caso esaminato, la gara è stata dichiarata deserta per uno dei lotti, nonostante la presenza di un unico partecipante potenzialmente idoneo. Secondo i giudici, sarebbe bastato richiedere la sostituzione dell’ausiliaria, evitando così un’esclusione irragionevole e priva di base normativa.
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