Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento importante sulla gestione degli appalti pubblici riguardante le stazioni appaltanti (S.A.) non qualificate. Con il parere n. 3995/2026, il MIT ha stabilito i limiti entro i quali una stazione qualificata può svolgere attività in favore di una non qualificata.
Secondo il documento, una S.A. qualificata può assistere una stazione non qualificata solo attraverso accordi formali, ma non è consentito stabilire un compenso libero o “di lucro” per tali attività. In altre parole, l’aiuto deve essere svolto senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica, limitandosi eventualmente al rimborso delle spese sostenute.
Il MIT ha richiamato la normativa vigente, in particolare l’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 15 della Legge 241/1990, sottolineando che qualsiasi collaborazione tra pubbliche amministrazioni deve rispettare il principio di invarianza finanziaria, evitando così costi aggiuntivi per lo Stato o gli enti locali.
In pratica, ciò significa che le stazioni appaltanti non qualificate non possono “acquistare” servizi dalla stazione qualificata con un pagamento a piacere. Gli accordi devono essere chiari, documentati e orientati esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti.
Il chiarimento del MIT arriva in un momento in cui le aggregazioni e le collaborazioni tra stazioni appaltanti stanno diventando sempre più frequenti, soprattutto per semplificare la gestione di gare complesse e grandi opere pubbliche. Gli operatori del settore e le amministrazioni locali dovranno quindi adeguarsi a queste linee guida per evitare contenziosi e irregolarità amministrative.
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