I Criteri Ambientali Minimi (CAM) devono essere applicati anche agli affidamenti sotto soglia. È uno dei principali chiarimenti contenuti nella nota congiunta di ANAC e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), predisposta a seguito delle criticità riscontrate nella loro applicazione. Il documento è attualmente sottoposto a consultazione pubblica.
CAM: un obbligo che riguarda tutti gli affidamenti.
Il riferimento normativo è l’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, che prevede l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili. La norma prevede inoltre che i criteri, in particolare quelli premianti, siano considerati nella predisposizione delle gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La nota ANAC-MASE chiarisce che tale obbligo non è limitato alle procedure sopra soglia, ma riguarda i contratti, gli appalti e le concessioni di qualsiasi importo affidati nel rispetto del Codice, sia nei settori ordinari sia in quelli speciali. Sono quindi compresi anche gli affidamenti sottosoglia e gli affidamenti diretti.
Dalla progettazione alla gara.
Un aspetto particolarmente importante riguarda le modalità di applicazione dei CAM.
Non è sufficiente un semplice richiamo formale al decreto di riferimento: i criteri applicabili devono essere concretamente declinati all’interno della procedura, a partire dalla fase di progettazione e attraverso la documentazione di gara.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre riconosciuto ai CAM natura cogente. Di conseguenza, la mancata applicazione dei criteri previsti può determinare l’illegittimità della procedura ed essere oggetto di impugnazione.
Una sfida ancora aperta.
Il chiarimento arriva in un contesto nel quale l’applicazione dei CAM risulta ancora disomogenea. Secondo il IX Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, l’indice di performance del Green Public Procurement in Italia si attesta al 65%.
Per le stazioni appaltanti diventa quindi fondamentale integrare la dimensione ambientale nella gestione ordinaria delle procedure, evitando che i CAM siano considerati un adempimento separato o meramente formale.
Il ruolo della digitalizzazione.
In questo percorso, gli strumenti digitali possono rappresentare un supporto concreto per strutturare le procedure, organizzare la documentazione e tenere sotto controllo i diversi adempimenti, integrando gli aspetti ambientali nel più ampio ciclo di vita dell’affidamento.
Il messaggio che arriva da ANAC e MASE è dunque chiaro: la sostenibilità non si ferma alle grandi gare. Quando un CAM è applicabile, deve essere considerato anche negli affidamenti sottosoglia e trovare concreta applicazione nella progettazione, nella gara e nella gestione del contratto.
Per le stazioni appaltanti, significa trasformare il rispetto dei CAM da semplice adempimento normativo a parte integrante di una gestione più consapevole, trasparente e sostenibile degli appalti pubblici.
La consultazione pubblica si chiuderà il 30 settembre 2026.
Traspare,
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