Con la sentenza n. 6838 dell’8 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in merito alla verifica del contratto collettivo applicato al personale impiegato nell’esecuzione degli appalti pubblici.
Quando un operatore economico dichiara di applicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, l’amministrazione non può limitarsi a prendere atto della scelta, ma deve verificare concretamente che le tutele garantite siano equivalenti. Di tale attività deve inoltre rimanere adeguata traccia nella documentazione della procedura.
Non è, pertanto, sufficiente attestare in termini generici che sia stato effettuato un confronto tra i diversi contratti collettivi. L’accertamento deve essere effettivo, adeguatamente motivato e supportato da una specifica istruttoria.
Il necessario confronto tra i CCNL
La pronuncia del Consiglio di Stato, intervenuta sulla decisione del TAR Puglia n. 233/2026, evidenzia che la verifica deve prendere in considerazione sia gli aspetti normativi sia quelli economici disciplinati dai rispettivi contratti collettivi.
L’equivalenza, infatti, non può essere stabilita considerando esclusivamente gli effetti che l’applicazione del contratto produce sul singolo lavoratore. È invece necessario procedere a un confronto concreto tra le disposizioni contenute nei diversi CCNL.
In questo contesto, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara rappresenta il parametro minimo di riferimento per la tutela delle condizioni di lavoro. La possibilità per l’operatore economico di applicare un contratto differente non può quindi comportare un peggioramento delle garanzie riconosciute ai lavoratori.
La verifica deve avvenire prima dell’affidamento
Il quadro normativo è stato ulteriormente precisato dal decreto legislativo 209/2024, che ha introdotto modifiche all’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici.
Qualora l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, l’amministrazione, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, deve acquisire la dichiarazione relativa all’equivalenza delle tutele e verificarne la fondatezza secondo quanto previsto dalla normativa e dall’Allegato I.01.
Si tratta, dunque, di un adempimento che deve essere inserito nel normale iter della procedura. La verifica non può essere effettuata successivamente, ma deve concludersi prima dell’adozione del provvedimento finale e deve essere adeguatamente documentata.
Gli obblighi della stazione appaltante
La sentenza richiama quindi l’attenzione sulle responsabilità del Rup e dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi della procedura di gara.
In presenza della proposta di applicare un CCNL alternativo, la stazione appaltante deve predisporre uno specifico percorso istruttorio.
È necessario acquisire la dichiarazione dell’operatore economico e procedere a un esame concreto delle condizioni previste dai due contratti, verificando l’effettiva corrispondenza delle tutele.
Tale attività non deve essere confusa con la verifica dell’anomalia dell’offerta. I due accertamenti rispondono a finalità differenti e la verifica dell’equivalenza dei CCNL non può considerarsi automaticamente ricompresa nell’eventuale procedimento di valutazione dell’anomalia.
La pronuncia del Consiglio di Stato conferma, quindi, l’importanza di una puntuale verbalizzazione dell’attività svolta dalla stazione appaltante. L’equivalenza tra contratti collettivi deve essere accertata prima dell’affidamento e l’esito della verifica deve emergere in maniera chiara e verificabile dagli atti della procedura.
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